Radiologia Forense

Radiologia forense

Responsabile del servizio Dott.ssa Maria Luisa Calabrese


La relazione tra Radiologia e Medicina Legale è nata con la stessa Radiologia: già pochi mesi dalla scoperta dei raggi X erano nate le prime applicazioni della radiologia a scopo forense.
La Medicina Legale si è avvalsa, si avvale e si avvarrà sempre della radiologia, in considerazione delle eccellenti potenzialità forensi di quest’ultima.
Ma la Radiologia Forense non va intesa esclusivamente come la Radiologia applicata nelle aule giudiziarie: trattasi di una ampia, complessa e articolata materia di studio in cui devono convergere le competenze culturali e scientifiche delle due discipline, nell’assoluto rispetto professionale, sulla base di una corretta collaborazione interdisciplinare, peraltro assolutamente indispensabile nella medicina moderna, tra medico Radiologo e Medico Legale.
Interdisciplinarietà non significa annullare il ruolo delle singole discipline, al contrario significa potenziarlo ed esaltarlo: ciascuna disciplina traduce, infatti, il problema in oggetto nel proprio linguaggio, si avvale della sua specifica metodologia, della propria semeiologia, del bagaglio culturale che è esclusivo, superando in tal modo l'unilateralità nella misura e nel momento in cui riesce a valutare la complessità e ad integrare la risoluzione al problema in una prospettiva ampia, globale. Un impiego della radiologia sicuramente più usuale ai giorni nostri è quello a fini assicurativo-infortunistici.
Nel 1896 la celebre Folliet, attrice del teatro di Nottingham, essendosi fratturata un piede cadendo accidentalmente da una scala malandata di quel teatro, riuscì ad ottenere un indennizzo con un radiogramma in cui veniva chiaramente evidenziato lo spostamento del cuboide del piede sinistro.
L’istituto Calabrese è convenzionato per la “rilettura” di indagini di diagnostica per immagini su pratiche legali di numerose compagnie assicurative.

Si riporta di seguito il codice deontologico che i nostri medici sono tenuti a rispettare:


CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
TITOLO XI - ART. 62 ATTIVITÀ MEDICO-LEGALE 

L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.
L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di una adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del codice di deontologia medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.
L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.